Occorre precisare che la legge non consente la raccolta di funghi senza uno specifico permesso. E’ necessario quindi munirsi di permesso concesso dietro pagamento dalle riserve, consorzi, comunalie, comunità montane o dei comuni.

L.R. 6/1996 “ DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE” - COMUNITA’ MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO.
In attuazione della Legge regionale 6/1996 la raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l’autorizzazione.
Gli aventi titolo in base alla legge potranno essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Comunità Montana,validi nel territorio delle Valli del Taro e del Ceno. Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto).
I tesserini non potranno essere rilasciati a minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione. Le “aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate” (art. 9, comma 1, lett. b) corrispondono alla restante parte del territorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno non costituita in comunalie dove la raccolta dei funghi è concessa con specifica autorizzazone dietro pagamento. In esse (le cosiddette “zone bianche”) è consentita ai residenti la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge e comunque non oltre i 5 Kg al giorno per persona (sia per i residenti che per i non residenti il quantitativo massimo giornaliero delle specie Ovulo buono e Prugnolo non può superare 1 kg).
La cartografia è depositata presso la Comunità Montana, i Comuni, il Corpo Forestale dello Stato, il Consorzio Comunalie P.si, le Comunalie ed i Consorzi specificati.
Regolamento per i non residenti in Toscana
I non residenti in Toscana devono utilizzare l'autorizzazione turistica.
il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana.
Gli importi sono pari a:
Euro 15,00 per l'autorizzazione turistica giornaliera;
Euro 40,00 per l'autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi. (ci hanno ufficialmente specificato che si tratta di una intera settimana, quindi consecutivi)
Euro 100,00 per l'autorizzazione turistica valida un anno.
La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.
Occorre inoltre ricordare che:
I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate le generalità del minore.
La ricevuta del versamento va conservata e portata con se al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di riconoscimento.
Versamenti effettuati entro il 2010
Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro la data del 31.12.2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi dalla data del versamento); le autorizzazioni turistiche rilasciate entro la data del 31.12.2010 sono da intendersi decadute.
3 kg il tetto giornaliero
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.
Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.
Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.
Divieti per alcune specie
E’ vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)
E’ vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.
Condizioni per la raccolta
La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore. E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica.
Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.
Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.
Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde 800-860070
Per la raccolta nelle riserve a pagamento è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'ente gestore la riserva e non occorre quella rilasciata dal Comune (ad esempio vedi A.S.B.U.C. di ZERI).
Lunigiana (Regione Toscana) regolamento 2011
Val Taro e Val Ceno (Regione Emilia Romagna)
Il territorio di Zeri è costituito da quattro vallate dove operano diversi gestori del territorio. Quella presa in considerazione è l’ A.S.B.U.C. il più grande gestore del territorio di Zeri relativo alla raccolta funghi. Par raccogliere funghi nel sopracitato territorio è necessario un permesso specifico del costo di 8,00 euro, acquistabile nel piazzale del passo dei Due Santi. Questo permesso non consente la raccolta nel confinante territorio di Albareto. Il permesso ASBUC è valido nella maggior parte delle vallate zerasche, soprattutto faggeti, partendo dal passo dei Due Santi a scendere. Il territorio gestito ASBUC è tabellato in ogni parte accessibile. Raccolta massima consentita: 3 Kg, giorno di chiusura: VENERDI’ .